Brevi cenni sul fenomeno delle invenzioni e dei falsi di fantasia - Perito Numismatico

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Brevi cenni sul fenomeno delle invenzioni e dei falsi di fantasia

I falsi
invenzione numismatica, invenzioni numismatiche

Sia nel passato che nei giorni nostri, il falsario si esprime anche creando dei tipi inesistenti o variando tipi reali quasi per truffare sia il comune cittadino che il collezionista un poco credulone. A titolo d'esempio citiamo il caso del falsario che, all'immissione nella circolazione dell'euro nel 2002, produsse una banconota da 300 euro che non corrispondeva a nessun biglietto realmente emesso, ma che poteva "passare" poiché non tutti conoscevano i tagli della nuova divisa. In alcuni casi però tali creazioni sono ben architettate e non vanno sottovalutate.

Un esempio molto famoso in questo ambito è quello della 20 lire del 1928, nota presso i collezionisti come "Cappellone", con al diritto il volto di Mussolini anzichè quello del re Vittorio Emanuele III. Secondo la legge allora vigente, soltanto il re poteva essere riprodotto su monete e banconote, quindi questa particolare emissione è chiaramente un'invenzione opera di falsari, con l'intento di frodare collezionisti poco esperti e soddisfare le richieste di qualche nostalgico del Ventennio.

Andando un po' indietro nel tempo, anche nel corso del XIX° secolo, abili falsari emettevano monete o banconote di fantasia, spesso molto simili agli originali dai quali differivano per sostanziali differenze nel testo e forti difformità grafiche, pur mantenendo sostanzialmete inalterato l'impianto originale. In questo modo, potevano truffare ignare persone spesso analfabete (l'analfabetismo allora era un fenomeno molto diffuso presso la popolazione), senza incorrere nei rigori della legge visto che non riproducevano fedelmente emissioni ufficiali, ma ne modificavano il valore e diversi elementi seguendo la propria fantasia. In diversi casi, la creazione di monete e banconte di fantasia non aveva intenti criminosi ma propagandistici.


A seconda che si tratti di monete aventi corso legale o meno si incorre negli Articoli 453 e seguenti del Codice Penale: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate oppure nella Truffa contemplata nell'Articolo 640: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Ogni individuo si esprime in modo differente e personale, secondo una propria logica di pensiero. Molte produzioni intellettuali, soprattutto su internet, sono gratuitamente disponibili per tutti. Non vanno, comunque, tralasciati gli obblighi morali e legali di rispettare il lavoro intelluttuale altrui, utilizzando o copiando le creazioni frutto di tale attività senza il consenso del legittimo ideatore. Copyright Umberto Moruzzi © 2009-2022

 
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